La legge sulle società: Parte I, il capitale

Il 29 dicembre 2023 il Comitato Permanente del Congresso Nazionale del Popolo ha emanato, dopo un lungo processo di revisione, la nuova legge cinese sulle società (Company Law), a distanza di trent’anni dalla prima regolamentazione in materia.

La nuova Company Law entrerà in vigore il 1° luglio 2024, introducendo novità e cambiamenti rispetto alle norme precedentemente in vigore.

La nuova legge è composta da 266 articoli, dei quali circa un terzo sono stati aggiunti o modificati sostanzialmente nel loro contenuto. Si può dunque parlare di una miniriforma della normativa in materia.

In questa analisi presenteremo le novità più rilevanti della Company Law, dividendole per argomento e focalizzando l’attenzione sui cambiamenti più significativi ed il loro impatto previsto sulle attività e la struttura organizzativa delle società ad investimento estero già presenti in Cina. 

In articoli successivi esamineremo e commenteremo le novità relative ai soci, al legale rappresentante, agli amministratori, ai supervisor e al personale di alto livello.

La nostra attenzione sarà essenzialmente dedicata alle disposizioni applicabili alle Limited Liability Companies (LLC) cinesi - simili alle società a responsabilità limitata di diritto italiano – in quanto è questo il tipo societario adottato dalla maggior parte degli investimenti stranieri in Cina. Ovviamente, la nuova normativa riguarda anche le disposizioni applicabili alle Joint Stock Companies (JSC), società più vicine per scopo, natura ed operatività alle società per azioni di diritto italiano.

Le disposizioni della nuova Company Law non sono, tuttavia, sufficienti per delineare il nuovo quadro normativo della materia. 

Come del resto indicato nella Company Law stessa, sono necessari ulteriori integrazioni e chiarimenti. Questi saranno forniti, da una parte, dagli strumenti della legislazione secondaria (già annunciata, ma non ancora elaborata) e, dall’altra parte, dalla futura applicazione giudiziale ed amministrativa della nuova normativa. 

Tali integrazioni e chiarimenti sono quanto più necessari in relazione ad alcune parti della nuova Company Law che creano fin da ora dubbi interpretativi o di applicazione.

Obbligo di versamento del capitale sociale

La novità più rilevante rispetto alla normativa attualmente in vigore riguarda l’introduzione dell’obbligo generale di versare il capitale sottoscritto entro il termine di cinque anni dalla costituzione della società.

Attualmente non vige alcun obbligo di versamento del capitale entro un termine stabilito, né un obbligo generale di capitalizzazione minima. L’importo del capitale sociale e le modalità e i termini del suo versamento sono infatti lasciati alla libera determinazione dei soci, così come espressa nello statuto sociale.

Dal 1° luglio di quest’anno le regole cambieranno e, sia in fase di costituzione sia in fase di aumento del capitale, il capitale sociale sottoscritto dovrà essere versato entro il termine massimo indicato (o entro i termini stabiliti, se previsto un versamento in più rate).

Le LLC inoltre avranno l’obbligo di pubblicare nel sistema nazionale di pubblicità per le informazioni di credito delle imprese (National Enterprise Credit Information Publicity System) non solo l’importo del capitale registrato, ma anche quello del capitale effettivamente versato (oltre alle modalità ed ai termini del versamento).

Attualmente, l’unica disposizione transitoria esistente stabilisce che le società già costituite al momento dell’entrata in vigore della Company Law dovranno provvedere ad aggiustamenti graduali per rispettare i nuovi termini stabiliti dalla legge. La Company Law prevede poi espressamente che il Consiglio di Stato emanerà regolamenti di attuazione in materia.

La nuova normativa, codificando una precedente prassi giudiziale, stabilisce che nel caso alcuni soci non provvedano al versamento del capitale sociale sottoscritto nei termini e per gli importi stabiliti, oltre alla responsabilità di tali soci inadempienti nei confronti della società per eventuali danni causati da tale inadempimento, vi sia anche una responsabilità solidale degli altri soci fondatori per la parte di capitale non versato dai soci inadempienti. 

Ciò significa che un creditore sociale non soddisfatto potrà rivolgersi non solo contro il socio che non ha versato interamente o entro i termini previsti la propria quota di capitale, ma anche nei confronti degli altri soci fondatori entro il limite dell’importo non versato.

È inoltre previsto che spetti in ogni caso agli amministratori l’onere di richiamare i soci inadempienti al versamento del capitale sociale, con una richiesta scritta. La normativa a questo riguardo rende gli amministratori responsabili verso la società per le eventuali perdite causate alla stessa che siano dovute all’inadempimento di tale loro obbligo di chiamare il versamento del capitale sottoscritto.

Nel richiamo scritto ai soci inadempienti, gli amministratori possono stabilire un “periodo di grazia” (non inferiore a 60 giorni) entro il quale i soci inadempienti devono rimediare. 

Scaduto inutilmente il termine del periodo di grazia, la società può, con delibera del consiglio di amministrazione, inviare ai soci inadempienti un avviso scritto di decadenza dai diritti di socio relativamente alla parte della quota di capitale non versato, con conseguente trasferimento delle relative quote o loro annullamento (e correlata riduzione del capitale sociale). 

Se la parte della quota sociale corrispondente al capitale non versato non è trasferita o annullata entro sei mesi dall’invio dell’avviso di decadenza, gli altri soci sono obbligati a contribuire il capitale mancante in proporzione alle loro rispettive quote.

Versamento anticipato

La nuova normativa prevede inoltre un caso di versamento anticipato delle quote (rispetto ai termini stabiliti), disponendo che, nel caso in cui la società si trovi in stato di insolvenza prima della scadenza del termine entro il quale il capitale sociale deve essere versato, la società stessa o i suoi creditori possono richiedere ai soci il versamento anticipato del capitale.

(continua)